La tortura in Italia: il reato che non c'é

04.04.2021
La tortura è un fatto sommerso, difficile da accettare e raramente punito.
La tortura è un fatto sommerso, difficile da accettare e raramente punito.

I casi di tortura che avvengono nelle carceri italiane non godono di ampia copertura mediatica, non capita spesso di leggerne sulle prime pagine dei giornali o di sentirne parlare in televisione. Assente, o quasi, sul palco dell'informazione pubblica, e quindi del dibattito politico, il reato di tortura è stato assente anche nel codice penale fino al 2017.


Negli ultimi anni tuttavia, grazie soprattutto all'attività di associazioni come Antigone e Nessuno tocchi Caino, e all'incessante lavoro di figure istituzionali come il Garante Nazionale dei detenuti, sono emersi numerosi casi e sono stati istruiti processi in tutta Italia, grazie ai quali è oggi più facile ricostruire le dinamiche classiche del reato. Le carceri di San Giminiano, Ferrara, Asti, Torino, Foggia, e ancora, di recente, dopo le rivolte causate dalla pandemia, Modena, Ascoli, Napoli, Santa Maria Capua Vetere sono alcuni dei siti in cui sarebbero avvenuti casi di tortura.


La tortura è un fatto sommerso, difficile da accertare e raramente punito: in primo luogo essa avviene all'interno di un circuito, quale è il carcere, chiuso ed escluso, anche geograficamente e architettonicamente, dal resto della pòlis. Oltre che dalle persone detenute e dalla polizia penitenziaria, il carcere è un luogo poco frequentato, nel quale entrano poche persone e dal quale escono poche notizie. Ancora meno quando la vittima è in isolamento o in condizioni detentive analoghe. I casi di violenza poi dovrebbero essere denunciati dalla vittima alla stessa polizia penitenziaria, ossia agli stessi autori del reato o ai loro colleghi. A ciò si aggiunge spesso la scarsa refertazione medica delle lesioni subite. La questione si inserisce poi in una geometria politica e giudiziaria difficile da trasformare: la magistratura, a carriera unica, molte volte non ha il necessario distacco (il giudice oggi potrebbe essere pubblico ministero domani); ma, soprattutto, nessuno dei partiti maggiori è indifferente alle pressioni provenienti da alcuni settori delle Forze dell'Ordine, in coerenza col generale senso di impunità di cui queste sembrano godere da sempre.


Ma l'aspetto forse principale è che la violenza sulle persone detenute è considerata parte del sistema, conseguenza più o meno diretta della cultura repressiva che circonda da anni i temi del carcere e del diritto penale in generale. Il rispetto della dignità del detenuto, e dell'imputato prima, è passato da tempo in secondo piano, a fronte di politiche emergenziali tese a garantire ordine e sicurezza, portate avanti da tutte le forze politiche, in modo trasversale da sinistra a destra.                                                                 Non si può infine negare il peso che un certo substrato culturale ha nelle azioni dei soggetti coinvolti, soggetti purtroppo considerati da sempre in fondo alla scala sociale (ci si riferisce qui sia al detenuto che all'agente penitenziario): affrontare il condannato è "da uomini", è parte del mestiere "dare una lezione" a chi è stato trattato con "troppa indulgenza" dalla giustizia statale; denunciare invece è "da infami", le regole ufficiose del carcere vanno accettate.


La vittima di tortura affronta quindi un percorso ad ostacoli, il primo dei quali dato dal fatto che condivide col suo carnefice lo spazio in cui vive. Il timore di ripercussioni spesso frena il detenuto a denunciare i fatti, e quando lo fa, ricorre frequentemente a tecniche poco palesi: un caso frequente è quello della lettera, inviata al difensore cambiando il nome del mittente.


Come anticipato prima, le difficoltà si spostano poi sul piano della refertazione medica, dove entrano in gioco più fattori: è spesso eseguita con ritardi vistosi, anche di diversi giorni, pregiudicando le possibilità di identificare con precisione le lesioni; capita spesso che alla visita il detenuto sia accompagnato dagli stessi autori della violenza o da chi vi ha assistito; questi agenti rimangono presenti durante la visita, creando un'atmosfera di pressione a cui il medico difficilmente sfugge. I risultati di queste prassi si leggono nelle cartelle mediche: alcune lesioni non sono riportate, altre vengono descritte in termini minimi, non vi è spiegazione delle cause, o questa si riassume nei tristi topoi della "caduta dalle scale" e dell'"autolesionismo", o ancora il detenuto formalmente "rifiuta le cure". È quasi scomparso il Registro 99, un registro complessivo dove venivano annotati tutti i segni di lesioni riscontrati nella totalità dei detenuti: questo permetteva un tipo di controllo preventivo più efficace sugli aumenti di violenza negli istituti, mentre oggi, i garanti dei detenuti che hanno accesso ai registri dovrebbero analizzare una ad una le cartelle mediche dei singoli.


Ancora una volta, non va trascurato un elemento più intangibile, che il Garante Nazionale dei detenuti Mauro Palma chiama "l'occhio assuefatto" dei medici: lo sguardo di chi ha imparato a classificare determinate lesioni come inevitabili danni collaterali, e molti segni ormai non li vede più.                     Vi sono altri fattori che concorrono al verificarsi di violenze da parte dello staff penitenziario, come la condizione di isolamento cui vengono costretti alcuni detenuti, ad esempio per motivi disciplinari. Qui è più frequente che si verifichino abusi, non ci sono altri detenuti e, non essendovi molto personale, è più facile che i pochi soggetti violenti agiscano indisturbati.


Nel 2017, con vistoso ritardo, l'Italia ha adempiuto agli obblighi presi in ambito internazionale (Convenzione ONU del 1984), e soprattutto in sede costituzionale ( artt. 13 e 27 della Costituzione), codificando il reato di tortura all'art. 613-bis. Questo intervento legislativo, atteso per cinquant'anni, non è esente da criticità.                               Innanzitutto sorprende, anche solo dal punto di vista simbolico, il fatto che non sia un reato proprio del pubblico ufficiale - teoricamente la norma potrebbe applicarsi a chiunque. Ma è analizzando la descrizione della condotta, caotica forse, sicuramente piena di paletti, che emergono i dubbi: Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale [...] è punito [...] se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.


In primo luogo, la violenza o la minaccia devono essere ripetute nel tempo perché siano rilevanti: i fatti sono descritti al plurale (caso più unico che raro, nel nostro codice penale due soli reati parlano di "minacce" e non di "minaccia", mentre "violenza", al plurale, non esiste se non in tre aggravanti); infine viene ribadito che la sanzione penale scatterà "se il fatto è commesso mediante più condotte".        Il secondo aspetto riguarda l'evento del reato, ossia gli effetti delle condotte: le sofferenze fisiche devono essere "acute" (difficile dunque capire se schiaffi e altre percosse, ancorché ripetute, possano rientrare fra le condotte punibili) e il trauma psichico deve essere "verificabile". Quest'ultimo elemento potrebbe essere liquidato come pleonastico - non esistono processi in cui non si "verifichi" che un trauma ci sia o meno - ma l'impressione che lascia è che sia stato pensato come ennesimo ostacolo all'applicazione della norma.        Infine vanno evidenziate altre formule, più ampie e coerenti con la Convenzione ONU del 1984, presenti nel testo, che si sono rivelate efficaci nei primi anni di vita della norma: l'ultima frase sembra un contrappeso utile alla pluralità di condotte, poiché la dimostrazione che uno specifico fatto, anche se non ripetuto, integri un "trattamento inumano e degradante", potrebbe essere sufficiente per reprimere i singoli fatti di tortura.


Queste possibilità applicative, i lunghi tempi prescrizionali e la stessa esistenza di un reato ad hoc sono quindi segni positivi, ma quello che ancora rimane è la percezione di strenua resistenza, da parte di tutti i comparti istituzionali, nell'affrontare il problema della tortura: resistenza del Parlamento alla codificazione di una norma lineare e di immediata utilizzabilità; resistenza a riformare un sistema carcerario che oggi produce, invece che ridurre, violenza e recidività; resistenza dei media a dedicare la giusta attenzione al peggiore dei crimini, il tipo di crimine che sembra appartenere a quei regimi totalitari del passato e del presente, ai quali, con ottuso orgoglio, contrapponiamo la nostra democrazia. La resistenza infine del dibattito pubblico ad interrogarsi su temi che sembrano lontani, estranei: dove sono e come sono fatte le nostre carceri? Chi ci vive e chi ci lavora? Cosa succede quando, in nome del popolo italiano, si condanna un essere umano e si butta via la chiave?

                                          di Eugenio Chemello 


Questo articolo è stato scritto con le informazioni ricavata da l'e-book "LA TORTURA NELL'ITALIA DI OGGI", a cura di C.Antonucci, F.Brioschi, C.Paterniti Martello, edito da Antigone, luglio 2020, gentilmente offertoci dall'Associazione Antigone, senza la quale non sarebbe stato possibile.

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