Eutanasia legale, superate abbondantemente le 500.000 firme necessarie. E ora?

21.09.2021
La disobbedienza è solo una fase di transizione che anticipa un cambiamento.
La disobbedienza è solo una fase di transizione che anticipa un cambiamento.

Alcune riflessioni, corredate da chiarificazioni in ambito giuridico, su una delle iniziative referendarie partite "dal basso" che hanno mobilitato tantissime volontarie e tantissimi volontari di tutta Italia nell'estate appena trascorsa

Lo slogan che l'associazione Luca Coscioni ha, sin da subito, urlato a gran voce per promuovere il referendum sul fine vita è "liberi fino alla fine". Oggi sono passati cinquant'anni da quando Giorgio Gaber scriveva che la "libertà è partecipazione" e l'estate 2021 è stata la prova di come, l'aspirazione ad un ideale del genere, possa spingere un ingente numero di persone a manifestare, seppur con una semplice firma. Peraltro, a dispetto di chi è solito additare i giovani di pressapochismo e superficialità, sono stati principalmente gli under 30 a mobilitare attivamente intere masse di elettrici ed elettori, consacrando intere giornate di afa estiva sui banchetti, dislocati per le vie e le piazze di oltre 170 comuni italiani. Il risultato è stato sicuramente un successo, almeno in partenza, visto che la soglia costituzionalmente richiesta di minimo 500.000 firme è stata abbondantemente superata e le sottoscrizioni continuano a crescere quotidianamente dal 30 giugno in poi. Tutto questo, specialmente dopo che, per la prima volta nella storia, a partire dal 12 agosto in poi è stato possibile firmare anche online, mediante l'inserimento delle proprie credenziali SPID, a seguito di una modifica normativa apportata in data 30 luglio 2021. La prassi legale prevista per disciplinare i referendum abrogativi va ricercata direttamente in Costituzione, all'art. 75. Fanno eccezione, alle leggi che potenzialmente ne possono essere oggetto, solo quelle tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le altre ipotesi di leggi annoverate nella sentenza 16/1978 della Corte Costituzionale. Ma adesso che le firme son state raggiunte, cosa succede? La legge prevede una calendarizzazione ben precisa di tutti gli step che si seguiranno nei prossimi mesi. Entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione si esprimerà sulla legittimità della proposta referendaria e sulla validazione delle firme (motivo per cui è importante superare di gran lunga la soglia delle 500.000); entro il 10 febbraio giudicherà la Corte costituzionale sull'ammissibilità e, successivamente, sarà il presidente della Repubblica a dover indire il referendum, per il quale si potrà votare in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Perché il referendum sia valido, è bene precisarlo, occorre che abbia votato almeno il 50%+1 degli elettori, soglia che viene indicata nel gergo come quorum strutturale. Dato molto importante, se si pensa che dalla fine degli anni '90 ad oggi, quasi tutti i referendum abrogativi non hanno animato l'elettorato a tal punto da raggiungere un numero congruo di votanti.

Figura emblematica e illuminante, durante tutto l'iter di sensibilizzazione collettiva, mediatica e non solo, è stata sicuramente quella di Marco Cappato, esponente dei Radicali, celebre per la sua lungimiranza e la sua disobbedienza civile di fronte alle battaglie per i diritti umani e per la liberalizzazione della ricerca scientifica. Nell'atavico dilemma tra coscienza e legge, che attanaglia l'animo umano da ancor prima che financo la letteratura greca prendesse a cuore questo topos, Cappato sceglie la prima, nella consapevolezza che la disobbedienza è solo una fase di transizione che anticipa un cambiamento. Sulla medesima linea di pensiero nonviolenta di Gandhi e antiproibizionista di Pannella, Cappato racconta nel suo libro "Credere, disobbedire, combattere", che la gogna di processi subiti e persino la permanenza in carcere, per lui, furono una precisa scelta politica, volta ad orientare lo Stato italiano verso nuove prospettive legislative. E' un fatto che la democrazia italiana sia affetta da svariate patologie e che le leggi siano talmente tante, nel nostro Paese, che sia tendenzialmente irraggiungibile una conoscenza completa e complessiva dell'intero apparato normativo. In questa prospettiva, come scrive anche Cappato, "non cambi il mondo e non difendi la democrazia facendo sempre quello che ti dicono di fare, [...] l'obiettivo non è violare le regole ma cambiarle, quando la legge si scontra con il vissuto delle persone, trascurando diseguaglianze rese ancora più profonde dalle proibizioni". Questi sono i presupposti che hanno spinto l'autore, nel 2017, ad accompagnare Fabiano Antoniani (tristemente conosciuto per la cronaca come Dj Fabo) presso la sede dell'associazione Dignitas, a Plaffikon in Svizzera, agevolandone il suicidio dopo che, a seguito di un incidente avvenuto nel 2014, iniziò a soffrire di tetraplegia e cecità. Ora, bisogna premettere che all'epoca dei fatti, questa condotta veniva incriminata dal nostro codice penale, non a caso datato 1930, allorquando l'ideologia fascista si preoccupava di concretizzare in legge una politica criminale orientata a salvaguardare oltremodo la vita umana, per rafforzare l'idea di un regime che preserva l'incolumità fisica in ragione di un preminente interesse sociale. Più precisamente, si parla dell'art. 580 c.p. rubricato come "istigazione o aiuto al suicidio", che in maniera del tutto asettica e senza distinzione alcuna, puniva chiunque determinasse (o tentasse di determinare) "altri al suicidio o rafforzasse l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevolasse in qualsiasi modo l'esecuzione". Ebbene, Cappato si autodenuncia e viene processato, ma l'assoluzione in sede giudiziaria viene presto avvalorata da una sentenza totalmente inaspettata della Corte Costituzionale, datata novembre 2019, in cui la magistratura riconosce la parziale illegittimità costituzionale di tale articolo del codice penale. Quest'ultimo, infatti, risulterebbe in antinomia rispetto alle norme costituzionali che, lette in un'ottica antropocentrica e teleologicamente orientata, esaltano la libertà personale del singolo, persino in merito alle modalità entro cui porre fine alla propria esistenza. E' stata, quindi, depenalizzata la fattispecie, limitatamente a tutti quei casi di "morte medicalmente assistita", in cui l'esecuzione del suicidio avviene sulla base di un consenso informato, sottoscritto da pazienti affetti da patologie irreversibili, in contesti situazionali tali per cui la vita della persona è subordinata in via esclusiva a trattamenti sanitari di sostegno vitale, ma il soggetto sia comunque pienamente in grado di intendere, di volere e, dunque, di decidere consapevolmente di morire. In questo caso, però, deve essere direttamente il paziente ad autosomministrarsi il farmaco eutanasico.

Cosa propone di innovativo, quindi, il referendum sul fine vita, dato che l'eutanasia "indiretta" è stata ormai ammessa dall'ordinamento? Le premesse di cui sopra erano preliminari e doverose per comprendere proprio questo, consentendo di avere un quadro cronologicamente orientato della dietrologia che sta alla base del referendum. E' molto semplice rispondere a questo interrogativo. Pensiamo all'ipotesi di una persona che, seppur versi nelle condizioni di salute divenute ormai intollerabili, così come descritte dalla Corte Costituzionale, e sia tenuta in vita solo ed esclusivamente da una terapia salvavita, non sia nelle condizioni fisiche di poter autosomministrarsi un farmaco letale. E' chiaro allora che, di fronte a due quadri clinici potenzialmente paragonabili, la normativa italiana, allo stato attuale, discrimina questo tipo di pazienti. Il referendum mira ad intervenire proprio su casi come questo, proponendo la parziale abrogazione dell'art. 579 c.p., rubricato come "omicidio del consenziente", che punisce con una detenzione fino a 15 anni, chiunque cagioni la morte di un uomo, con il consenso di questi. Alla luce dell'apertura che la giurisprudenza ha manifestato nel 2019, assumendo il principio personalista come baluardo orientativo di ogni lettura della Costituzione, la vittoria dei SI permetterebbe la depenalizzazione dell'eutanasia "attiva" o "diretta", con cui sarebbe direttamente il medico a somministrare il farmaco letale al paziente consapevole. Questo non comporterebbe, certamente, una liberalizzazione generalizzata degli omicidi di persone consenzienti per qualsiasi motivo, ma verrebbero comunque tutelate le persone fragili, i minorenni, gli infermi di mente, coloro che si trovano in uno stato emotivo transeunte di vulnerabilità emotiva, magari determinata da fattori esogeni di qualsivoglia natura. In tutti queste circostanze, l'uccisione altrui verrebbe sempre e comunque punita dalle norme incriminatrici penali, classificandosi infatti come omicidio doloso.

In definitiva, l'obiettivo principale è quello di minimizzare le diseguaglianze che la legge realizza attualmente, ampliando semplicemente il novero di potenziali scelte della singola persona, sempre e chiaramente in maniera del tutto volontaria, coscienziosa e disancorata da qualsiasi credo religioso. A questo punto non resta che augurarsi il successo plebiscitario di questo referendum che, se da una parte consentirebbe alla legislazione italiana un'auspicabile parificazione rispetto ad altri paesi europei in cui l'eutanasia è già legale (come Svizzera, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Spagna), dall'altra consentirebbe, a chi ne ha la necessità, di porre fine alla propria vita senza dover necessariamente recarsi all'estero pur di assecondare le proprie ultime volontà esistenziali. Tutti hanno il diritto di poter dire, riprendendo ancora una volta le parole di Giorgio Gaber, "voglio essere libero, libero come un uomo".

di Norma De Gregorio

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